L’articolo 7 del DL 193/2016 ha introdotto nel DL 167/90 l’art. 5-octies co. 3 che disciplina le modalità di regolarizzazione di contanti e valori al portatore.
In dettaglio, la nuova norma prevede che:
- il contribuente deve rilasciare, congiuntamente alla presentazione dell’istanza, una dichiarazione in cui attesta che l’origine di contanti o dei valori al portatore detenuti non deriva da condotte che costituiscono reati diversi da quelli “coperti” dalla procedura di regolarizzazione;
- entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, il contribuente deve provvedere all’apertura delle eventuali cassette di sicurezza nelle quali sono custoditi simili valori e a redigerne l’inventario, alla presenza di un notaio. Il notaio deve accertarne il contenuto e riportarlo in un apposito verbale;
- entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, il contribuente deve provvedere a versare i contanti, o a depositare i valori al portatore detenuti, presso intermediari finanziari abilitati. Il deposito deve avvenire su una apposita relazione vincolata, mantenuta fino alla conclusione della procedura.
Fonti e riferimenti:
art. 7 DL 22.10.2016 n. 193 (G.U. 24.10.2016 n. 249)
- art. 5 octies DL 28.6.1990 n. 167 (G.U. 30.6.1990 n. 151)
- Scheda n. 722.19 in Agg. 5/2016 – Meoli
- Il Sole – 24 Ore del 28.10.2016, p. 43 – ”Contanti da affidare a un intermediario” – Longo – Tomassini
- Il Quotidiano del Commercialista del 25.10.2016 – ”Voluntary disclosure-bis con termini di accertamento al 31 dicembre 2018” – Sanna S.
- Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2016 – ”Voluntary disclosure-bis subito operativa” – Sanna S.