In assenza di una regolamentazione di legge, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha elaborato alcuni criteri interpretativi per definire la tassazione delle valute virtuali. In particolare:
– le cessioni di valute virtuali sono tassate a norma dell’art. 67 co. 1-ter del TUIR, essendo equiparate ai prelievi dai depositi o dai conti correnti in valuta estera la cui giacenza sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui (risposta a interpello 24.11.2021 n. 788); secondo la risposta a interpello 1.8.2022 n. 397, la soglia deve essere verificata sommando l’insieme dei portafogli detenuti dallo stesso contribuente, indipendentemente dalla relativa tipologia; – non costituisce invece presupposto impositivo il trasferimento delle criptovalute da un wallet ad un altro intestato allo stesso contribuente (risposta a interpello 1.8.2022 n. 397); – le valute virtuali devono essere indicate nel quadro RW se non detenute presso un intermediario italiano (risposta a interpello 24.8.2022 n. 433), mentre non sono soggette ad IVAFE.Fonti e riferimenti:
– art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917
– Risposta interpello Agenzia Entrate 1.8.2022 n. 397
– Risposta interpello Agenzia Entrate 24.11.2021 n. 788
– Il Sole – 24 Ore del 1.9.2022, p. 21 – ”Capital gain sulle criptovalute scambiate o convertite” – Folli – Piazza
– Il Sole – 24 Ore del 1.9.2022, p. 21 – ”In RW gli asset fuori dai provider italiani” – Folli – Piazza
– Il Sole – 24 Ore del 1.9.2022, p. 21 – ”Criptoattività più vicine alla regolamentazione del settore finanziario” – Folli – Piazza