La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.1.2023 n. 73 ha chiarito che, in virtù della clausola di split year contenuta nell’art. 4 § 4 della Convenzione Italia-Svizzera, la persona emigrata in Svizzera il 1° giugno di un determinato anno è considerata residente in Italia sino a tale data e residente in Svizzera dal giorno successivo.
La clausola di split year dovrebbe trovare applicazione solo quando entrambi gli Stati abbiano titolo a considerare la persona quale un proprio residente.
Fonti e riferimenti:
– Risposta interpello Agenzia Entrate 18.1.2023 n. 73
– Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera
– Il Quotidiano del Commercialista del 19.1.2023 – ”Split year solo se entrambi gli Stati hanno titolo per considerare residente la persona” – Redazione