Secondo il Commentario all’art. 5 del modello OCSE (§ 18), l’abitazione della persona che lavora da remoto in un altro Stato può rappresentare stabile organizzazione dell’impresa non residente alla presenza delle seguenti condizioni:
– la casa di abitazione deve essere “a disposizione” dell’impresa non residente; – la casa di abitazione deve essere utilizzata per l’attività lavorativa in modo continuativo; – il lavoratore deve svolgere attività che non rientrano tra quelle preparatorie o ausiliarie. Il primo di tali criteri è verificato, secondo il Commentario, nella misura in cui l’impresa estera abbia richiesto al dipendente di utilizzare la propria casa di abitazione per l’attività lavorativa, ad esempio non fornendogli un ufficio; si tratta di un’impostazione che non tiene conto dell’evoluzione registrata negli ultimi anni, in cui in molti settori non esiste la necessità di un ufficio nel senso proprio del termine.Fonti e riferimenti:
– Il Quotidiano del Commercialista del 24.8.2022 – ”Lavoro da remoto con rischio stabile organizzazione” – Odetto G.