L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 26.9.2018 n. 72, ha chiarito che è possibile beneficiare del regime degli “impatriati” ex art. 16 co. 2 del D.lgs. 147/2015 anche nel caso in cui, fermi restando gli altri requisiti, nel periodo minimo precedente al rimpatrio sia stata svolta attività di lavoro dipendente all’estero presso società del medesimo gruppo a cui appartiene anche la società italiana che assume il contribuente al rientro, purché vi sia autonomia dei rapporti contrattuali.
Nel caso di specie, il soggetto:
- è stato residente all’estero da maggio 2016, dopo essere stato dipendente presso la società italiana A (che faceva parte del gruppo B);
- da aprile 2016 è stato assunto negli Emirati Arabi Uniti, con un contratto di lavoro emiratino, presso la società C e, poi, dal 5.2.2018, dalla società emiratina F, facenti parte del gruppo multinazionale D (società controllata per la maggioranza da B, secondo quanto precisato nel quesito riportato dalla risoluzione);
- dall’1.8.2018 ha trasferito la residenza in Italia per iniziare una nuova attività lavorativa presso la società italiana E, società facente anch’essa parte del gruppo D.
Fonti e riferimenti:
- art. 16 D.lgs. 14.9.2015 n. 147 (G.U. 22.9.2015 n. 220)
- Risoluzione AE n. 72 del 26-09-2018
- Il Quotidiano del Commercialista del 27.9.2018 – ”Regime degli impatriati anche con attività lavorativa all’estero infragruppo” – Alberti P.
- Il Sole – 24 Ore del 27.9.2018, p. 27 – ”L’assunzione infragruppo non blocca il bonus impatriati” – Gaiani
- Il Quotidiano del Commercialista del 7.7.2018 – ”Per il regime degli impatriati, residenza fiscale all’estero nei due anni prima del rimpatrio” – Alberti P.