La Corte di Cassazione, con la sentenza 5.3.2019 n. 6319, ha affermato che le polizze unit linked possono avere causa “mista” (sia finanziaria che assicurativa), ma è necessario, perché possano qualificarsi come strumenti assicurativi, che:
– sussista l’elemento del rischio demografico;
– il rischio sia trasferito dall’assicurato all’assicuratore.
Nelle polizze caso-morte, il rischio demografico consiste nel rischio di morte del contraente e va valutato tenendo conto dell’ammontare del premio versato dal contraente, dell’orizzonte temporale e della tipologia dell’investimento.
Fonti e riferimenti
- art. 2 D.lgs. 7.9.2005 n. 209 (S.O. n. 163 G.U. 13.10.2005 n. 239)
- art. 1882 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79)
- Il Sole – 24 Ore del 6.3.2019, p. 22 – ”Il rischio demografico qualifica la unit linked come polizza” – Busani
- Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2018 – ”Non è in discussione la natura assicurativa delle polizze vita” – Bono M. – Mauro A.
- Il Quotidiano del Commercialista del 6.8.2018 – ”Le assicurazioni unit linked sono funzionali alla ricerca di rendimenti” – Pasquale C.