Alcune recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate sembrano aprire qualche spiraglio in merito al riconoscimento del principio che il risparmio d’imposta è legittimo quando il contribuente utilizza “strumenti messi a disposizione dall’ordinamento che gli consentono un minore onere tributario“. Ci si riferisce alla Circolare n. 26/E del 2016 sul tema dell’assegnazione agevolata dei beni e alle Risoluzioni n. 93/E e n. 101/E del 2016.
In particolare, nella Risoluzione 101/E del 3/11/2016, trattando di scissione e successiva trasformazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, perché si possa configurare abuso del diritto, è necessario che contemporaneamente si sia in presenza di tre presupposti costitutivi:
- vantaggio fiscale indebito;
- operazione priva di sostanza economica;
- operazione posta in essere ai soli fini di conseguire il vantaggio fiscale.
Fonti e riferimenti:
- Dario Deotto, “Anche l’Agenzia delle Entrate riconosce il legittimo risparmio d’imposta“, IPSOA, Laboratorio Tributario –
- Agenzia delle Entrate, Circolare 01/06/2016, n. 26/E;
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17/10/2016, n. 93/E;
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 03/11/2016, n. 101/E.