La stampa specializzata si è occupata negli ultimi giorni di alcuni aspetti particolari inerenti la disciplina IVA. Nello specifico:
- Su chi gravi la responsabilità della applicazione della corretta aliquota IVA esposta in fattura;
- Se sia legittimo disconoscere la detrazione di una fattura emessa da un soggetto la cui partita IVA si sia rivelata, a posteriori, cessata.
- La responsabilità in merito all’applicazione della corretta aliquota d’imposta da applicare nelle cessioni di beni o nelle prestazioni di servizi grava in capo al cedente/prestatore. Non assumono dunque rilevanza, se non ai fini dei rapporti civilistici tra fornitore e cliente, eventuali dichiarazioni rese dal cessionario o dal committente in ordine all’aliquota da applicare alle operazioni.
Il Ministero delle Finanze, con risoluzione n. 361705/1979, ha chiarito che laddove sia previsto un beneficio consistente nell’applicazione di aliquote agevolate in presenza di determinati presupposti, il soggetto d’imposta che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi deve “assicurarsi in concreto che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota ridotta, non avendo carattere esimente da sanzioni l’eventuale dichiarazione rilasciata dal committente dei lavori circa la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio tributario”. -
Nell’ambito del c.d. “spesometro” ex art. 21 del DL 78/2010 sono numerosi i casi in cui un soggetto passivo IVA, in qualità di cessionario o committente, ha comunicato i dati di una fattura evidenziando un numero di partita IVA di un fornitore che risulta, a posteriori, cessato, rischiando, in tal modo, di perdere il diritto alla detrazione dell’IVA evidenziata nel documento.
Secondo la giurisprudenza comunitaria, il diritto alla detrazione IVA non può essere negato ove siano soddisfatti i requisiti sostanziali, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi. Tuttavia, in base al principio della buona fede e della ragionevole diligenza, il contribuente deve adottare tutte le misure possibili per assicurarsi di non partecipare ad una frode: come può desumersi da una recente sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C- 101/16), si ritiene che il controllo del numero di partita IVA del fornitore costituisca un onere proporzionato da porre a carico del soggetto passivo IVA, essendo un adempimento effettuabile da chiunque con un semplice accesso al sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Fonti e riferimenti:
- art. 1 DPR 26.4.1986 n. 131 (G.U. 30.4.1986 n. 99)
- DPR 26.10.1972 n. 633 (S.O. n. 1 G.U. 11.11.1972 n. 292)
- DPR 26.10.1972 n. 633 (S.O. n. 1 G.U. 11.11.1972 n. 292)
- Risoluzione Min. Finanze 5.1.1979 n. 361705
- Cass. 2.3.2012 n. 3291
- Cass. 29.12.2010 n. 26259
- Cass. 1.10.2004 n. 19682
- Il Quotidiano del Commercialista del 27.11.2017 – ”Prestatore sempre responsabile per l’aliquota IVA agevolata” – Bilancini L.
- Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2016 – ”IVA al 4% “prima casa” con dubbi per i contratti di appalto” – Greco E. – Mauro A.
- Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2017 – ”IVA ridotta da valutare nei subappalti per costruire edifici” – Greco E.
- Il Quotidiano del Commercialista del 23.2.2011 – ”Prima casa in costruzione, IVA al 4% per le “migliorie”” – Mauro
- art. 21 DL 31.5.2010 n. 78 (S.O. n. 114 G.U. 31.5.2010 n. 125)
- art. 19 DPR 26.10.1972 n. 633 (S.O. n. 1 G.U. 11.11.1972 n. 292)
- art. 167 Direttiva (CE) 28.11.2006 n. 112
- Corte di giustizia 19.10.2017 n. C-101/16
- Italia Oggi del 27.11.2017, p. 8 – ”Lo spesometro fa scricchiolare il diritto alla detrazione Iva” – Ricca
- Italia Oggi del 27.11.2017, p. 9 – ”Il caso di fornitore scomparso al fisco” – Ricca
- Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2017 – ”Il fornitore con partita IVA cessata mette a rischio la detrazione” – Gazzera M.