La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 23.3.2022 n. 150 ha escluso l’accesso al regime di imposizione sostitutiva per i titolari di redditi di pensione estera di cui all’art. 24-ter del TUIR in capo a una persona titolare di un fondo pensione integrativo privato estero, in quanto, nel caso di specie, non si trattava di prestazioni pensionistiche collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, o al raggiungimento di un requisito anagrafico e, quindi, di fattispecie non riconducibili nell’ambito applicativo di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR.
Fonti e riferimenti
– art. 24 ter DPR 22.12.1986 n. 917
– Risposta interpello Agenzia Entrate 23.3.2022 n. 150
– Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2022 – ”Non agevolabili le prestazioni del fondo integrativo non legate alla cessazione dell’attività”– Redazione
– Il Sole – 24 Ore del 24.3.2022, p. 35 – ”Il fondo integrativo non dà accesso alla flat tax” – Longo