L’avvenuta sottoscrizione degli accordi per lo scambio di informazioni ai fini fiscali con la Svizzera, il Liechtenstein e il Principato di Monaco consentirà all’Amministrazione finanziaria italiana di avanzare richieste agli altri Stati in merito alle attività e ai redditi dei soggetti residenti in Italia; le Amministrazioni estere non potranno esimersi dal fornire i dati richiesti adducendo il segreto bancario.
Le richieste, tuttavia, partiranno solo una volta che gli accordi saranno in vigore (quindi, una volta che essi saranno ratificati e si concluderà lo scambio degli strumenti di ratifica), e avranno ad oggetto le situazioni esistenti alla data della loro sottoscrizione o a date successive, ma non a date anteriori.
Le richieste, finalizzate a scoprire contribuenti con attività detenute all’estero in violazione del monitoraggio fiscale, saranno indirizzate nei confronti dei soggetti che:
- hanno chiuso i conti successivamente alla firma degli accordi (con trasferimento ad altra banca e/o prelevamento in contanti);
- hanno lasciato aperto la posizione in modo meramente simbolico, avendo trasferito altrove la maggior parte dei fondi.