Possono generare redditi diversi di natura finanziaria ricompresi nell’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR:
- la cessione a termine di valute diverse dall’euro (ad esempio, dollari statunitensi, franchi svizzeri, etc.);
- il prelievo da un conto corrente o da un deposito tenuto in una valuta diversa dall’euro.
Per il calcolo delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute estere, l’art. 68 co. 6 del TUIR prevede che in tal caso “si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione”.
In sostanza, per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione: pertanto, non rileva la “data di valuta bancaria” dell’operazione, ma quella di stipula del contratto.
In merito alla determinazione delle plusvalenze conseguite per effetto del prelievo da depositi e conti correnti, invece, la base imponibile è determinata assumendo come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo e come costo della valuta quello determinato sulla base del cambio storico, utilizzando, in caso di acquisti della stessa valuta in tempi diversi, il criterio LIFO.
Fonti:
- Legislazione art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917 (S.O. n. 1 G.U. 31.12.1986 n. 302)
- Giurisprudenza Scheda n. 48.41 in Agg. 6/2014 – Odetto
- Dottrina Il Quotidiano del Commercialista del 9.12.2015