La Legge 3/2012 prevede tre possibili procedimenti per i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione del RD 267/42:
- le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, attraverso gli strumenti della proposta di accordo (in particolare, artt. 10 – 12 della L. 3/2012) o di piano del consumatore (in particolare, artt. 12-bis e 12-ter della L. 3/2012);
- la procedura alternativa di liquidazione dei beni (artt. 14-ter – 14-terdecies della L. 3/2012).
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nei debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria, rispetto ai quali è possibile il pagamento dilazionato o ridotto.
Al pari della transazione fiscale di cui all’art. 182-ter del RD 267/42 (proposta nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione), però, viene esclusa la falcidia dell’IVA e delle ritenute operate e non versate, oltre che dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, potendo essere prevista solo la dilazione del pagamento (art. 7 co. 1 della Legge 3/2012).