Lo schema di decreto legislativo sulle crisi di impresa contiene all’art. 378 importanti novità inerenti la disciplina delle S.r.l.
Tra questi si segnala la sostituzione del comma 3 dell’art. 2477 c.c., che andrebbe ad estendere i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore a quello della società a responsabilità limitata che abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno una delle seguenti soglie:
- 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;
- 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Lo schema di decreto prevede inoltre:
- l’integrazione del comma 6 dell’art. 2477 c.c., per effetto del quale – se l’assemblea dei soci, che approva il bilancio in cui è superato almeno uno dei suddetti limiti, non provvede entro 30 giorni – la nomina è effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato oppure, ed è questa la novità, su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese;
- l’introduzione del comma 7, che stabilisce l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. – avente ad oggetto la denunzia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione commesse dagli amministratori – anche se la srl è priva dell’organo di controllo.
Fonti e riferimenti:
- Schema di D.lgs. recante codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;
- Relazione illustrativa allo Schema di D.lgs. recante codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;
- Eutekne.info, “Obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore per più srl“, Michele Bana, 19 ottobre 2018;